V E N E Z I A SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO fra CARPENTIERI e CALAFATI "…
dal 1867, promuove il mutuo soccorso e la
solidarietà sociale a Venezia …" |
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In questa pagina una raccolta di pareri e
risoluzioni che rispondono alle più comuni domande in merito all’attività ed
al trattamento fiscale riservato alle Società di Mutuo Soccorso. Agenzia delle Entrate La risoluzione 289/1990 sancisce la
possibilità per le Società di Mutuo Soccorso di usufruire del regime
agevolato che prevede l'applicazione del 50% dell'IRES (ex IRPEG). La risoluzione 603/1990 determina la
necessità per la Società di Mutuo Soccorso di aver ottenuto il riconoscimento
giuridico al fine di poter accedere alla facilitazione fiscale di cui sopra. La risoluzione 292/2002 individua con
chiarezza l'ambito riguardante le attività di beneficenza, sciogliendo alcuni
importanti dubbi derivanti dalle non chiare disposizioni legislative. Notariato Il notariato ha prodotto uno studio
accurato su un aspetto peculiare del Mutuo Soccorso, ossia l'obbligo della
registrazione della Società presso la locale Camera di Commercio, con
versamento della quota annuale anche in assenza di qualsivoglia attività
commerciale. Ciò al fine di non perdere la veste di riconoscimento giuridico,
obbligatoriamente previsto dalla Legge al fine di usufruire dello sconto del
50% dell'IRES sul reddito derivante da attività commerciali. ISVAP L’Istituto Superiore di Vigilanza sulle
Assicurazioni Private, ha posto in atto una ricognizione normativa sul fatto
se le Società di Mutuo Soccorso, in quanto Mutue Assicurative, possano
ritenersi sottoposte alla vigilanza di questo Istituto. La risposta è stata
negativa, le Società di Mutuo Soccorso non esplicano alcuna forma di
attività assicurativa come comunemente essa viene intesa, in quanto al
versamento del contributo mutualistico da parte del socio non corrisponde,
per Legge, l'assunzione di alcuna obbligazione da parte della Società. E' significativo che in un passaggio della
relazione venga evidenziato che le Società di Mutuo Soccorso sono sottoposte
alla vigilanza del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, che vi provvede
attraverso periodiche ispezioni effettuate dagli Uffici Provinciali del
Lavoro. La documentazione probante l'attività meramente mutualistica deve
pervenire al Sindaco il quale poi è obbligato a trasmetterla all'Ufficio
Provinciale del Lavoro competente. |
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