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V E N E Z I A

SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO fra CARPENTIERI e CALAFATI

 

"… dal 1867, promuove il mutuo soccorso

e la solidarietà sociale a Venezia …"

 

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Detrazione dei contributi associativi e delle spese sanitarie.

In base a quanto disposto dall’attuale art.15, lett. i bis) del T.U.I.R. (DPR 917/86) i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori di cui all’art 1 della Legge 3818/1886” - come la SMSCC - fino ad un importo di 1.291,14 €, sono detraibili dalle imposte fino al 19%.

Il massimale è autonomo e non cumula con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (es: premi di pozze vita e infortuni, contributi ad onlus, ecc).

Ai fini della detrazione fiscale, occorre indicare l’importo dei contributi associativi alla SMSCC, nel rigo ALTRI ONERI del Quadro ONERI e SPESE detraibili.

Ai fini della dimostrazione del versamento contributivo è sufficiente presentare la ricevuta del bollettino di c/c postale.

 

Dal momento che le istruzioni sia del 730 che del Modello Unico prevedono che:

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione";

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati dal contribuente per se stesso, e non per i familiari";

Può essere richiesta in Segreteria la Dichiarazione sostitutiva dei contributi associativi versati suddivisi per ciascun associato relativa all’anno da dichiarare, che può essere utilizzata dai nuclei familiari che effettuano le dichiarazioni dei redditi separate.

Detrazione delle spese sanitarie.

Su richiesta degli interessati la Segretaria rilascia l’Estratto Conto delle erogazioni sanitarie riconosciute dalla SMSCC per le spese sostenute nell’anno in corso, che può servire ai fini del calcolo delle spese sanitarie non rimborsate che possono essere portate in detrazione nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Ricordiamo che, come i contributi associativi versati alla SMSCC sono detraibili, così pure le spese sanitarie, con la franchigia stabilita, sono detraibili al 19% dalle imposte.

Per quanto riguarda le spese sanitarie per le quali è stata presentata richiesta di rimborso alla SMSCC, pur in presenza di interpretazioni non omogenee, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare (54/E 19.06.02) che precisa che in caso di spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali spetta la detrazione, su queste il contribuente non può beneficiare della detrazione.

Ciò detto, l’atteggiamento più prudente è quello di portare in detrazione il contributo associativo e solo le spese mediche sostenute e non rimborsate dalla SMSCC, cioè la parte rimasta effettivamente a carico del socio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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