S.M.S.C.C.
V E N E Z I A SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO fra CARPENTIERI e CALAFATI "…
dal 1867, promuove il mutuo soccorso e la
solidarietà sociale a Venezia …" |
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Detrazione dei contributi
associativi e delle spese sanitarie. In
base a quanto disposto dall’attuale art.15, lett. i bis) del T.U.I.R. (DPR
917/86) “i contributi associativi versati
dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori
di cui all’art 1 della Legge 3818/1886” - come la SMSCC - fino ad un importo di 1.291,14 €,
sono detraibili dalle imposte fino al 19%.
Il
massimale è autonomo e non cumula con quelli analoghi previsti per altre
detrazioni (es: premi di pozze vita e infortuni, contributi ad onlus, ecc). Ai
fini della detrazione fiscale, occorre indicare l’importo dei contributi
associativi alla SMSCC, nel rigo ALTRI
ONERI del Quadro ONERI e SPESE detraibili. Ai
fini della dimostrazione del versamento contributivo è sufficiente presentare
la ricevuta del bollettino di c/c postale. Dal momento che le istruzioni sia del 730 che del
Modello Unico prevedono che: "Danno
diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla
propria posizione"; "Danno
diritto alla detrazione soltanto i contributi versati dal contribuente per se
stesso, e non per i familiari"; Può
essere richiesta in Segreteria la Dichiarazione sostitutiva dei contributi
associativi versati suddivisi per ciascun associato relativa all’anno da
dichiarare, che può essere utilizzata dai
nuclei familiari che effettuano le dichiarazioni dei redditi separate. Detrazione delle spese sanitarie. Su
richiesta degli interessati la Segretaria rilascia l’Estratto Conto delle erogazioni sanitarie
riconosciute dalla SMSCC per le spese sostenute nell’anno in corso,
che può servire ai fini del calcolo
delle spese sanitarie non rimborsate che possono essere portate in
detrazione nella DICHIARAZIONE DEI
REDDITI. Ricordiamo
che, come i contributi associativi versati alla SMSCC sono detraibili, così
pure le spese sanitarie, con la franchigia stabilita, sono detraibili al 19%
dalle imposte. Per
quanto riguarda le spese sanitarie per le quali è stata presentata richiesta
di rimborso alla SMSCC, pur in presenza di interpretazioni non omogenee,
l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare (54/E 19.06.02) che precisa
che in caso di spese sanitarie rimborsate
per effetto di contributi per i quali spetta la detrazione, su queste il
contribuente non può beneficiare della detrazione. Ciò
detto, l’atteggiamento più prudente è quello di portare in detrazione il contributo associativo e solo le spese
mediche sostenute e non rimborsate dalla SMSCC, cioè la parte rimasta
effettivamente a carico del socio. |
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